Info pedaggio
Il pedaggio autostradale è determinato dal prodotto dei chilometri relativi ad ogni percorrenza per la tariffa di competenza.
Alla somma devono aggiungersi le maggiorazioni ed imposte previste dalla normativa vigente.
Inoltre influiscono nella variazione delle tariffe unitarie le differenti classi veicolari nonchè la tipologia della rete autostradale, sia questa in pianura oppure in montagna.
La classificazione dei veicoli, definita ad assi-sagoma, segue criteri generali applicati in tutta la rete autostradale italiana.
Il parco veicolare quindi viene suddiviso in cinque classi tariffarie : A-B-3-4-5.
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente revisionate sulla base della formula del price-cap che tiene conto sia del tasso di inflazione programmato che degli indicatori di produttività e qualità.
Il calcolo e le modalità di pagamento del pedaggio
Il pedaggio è l’importo che gli utenti sono tenuti a pagare per l’uso dell’autostrada. Si calcola moltiplicando la tariffa unitaria (€/Km) di competenza della Concessionaria, maggiorata dell’importo di competenza ANAS, per i Km della percorrenza comprensivi dei Km degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e gestiti dalla Concessionaria; l’importo ottenuto, maggiorato dell’IVA, viene arrotondato ai 10 centesimi di Euro come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche delle tratte autostradali (di pianura o di montagna) e alla classe del veicolo (vedi Tabella) e viene adeguata annualmente, tramite Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in base a quanto stabilito nella Convenzione Unica con MIT-SVCA, con una formula che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale (indice NIC) degli ultimi 12 mesi (1 luglio-30 giugno) e del parametro relativo alla remunerazione dei nuovi investimenti realizzati.
L’adeguamento della Tariffa si applica senza alcuna discrezionalità da parte di SALT a tutte le tratte di competenza; tuttavia, a causa dell’arrotondamento finale, il pedaggio per le singole percorrenze può risultare superiore, inferiore o nullo rispetto alla variazione della tariffa unitaria.
Emergenza umanitaria Ucraina
Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.
La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.
Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è possibile scaricare selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.
Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@salt.it.
ESENZIONE PEDAGGIO
Esenti a norma di legge
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;
d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) I veicoli con targa G.d.F.;
f) I veicoli con targa C.F.S.;
g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA;
h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
j) I veicoli dei funzionari del Ministro dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”.
Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dal nostro Centro Operativo.
MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
Qualora non venga corrisposto il pedaggio dovuto (interamente o in parte), verrà emesso un rapporto di mancato pagamento. Quest’ultima riporta i dati del veicolo (classe e targa), i dati del transito (data, ora, casello di uscita e laddove disponibile il casello di entrata) e l’importo da pagare.
L’importo dovuto potrà essere pagato, senza alcuna maggiorazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione. Qualora il pagamento venisse effettuato oltre il termine indicato, l’importo dovrà essere maggiorato di € 2,58 per spese di riscossione (art. 176/11 bis, Nuovo Codice della Strada).
Perdurando il mancato pagamento verrà attivata la procedura di recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 C.d.S).
Nel caso in cui il rapporto di mancato pagamento fosse emesso per cause non imputabili al cliente, al pedaggio dovuto non sarà applicata nessuna maggiorazione.
Si rende noto infine che: “Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.” (l’articolo 176 comma 16 C.d.S)
Il pagamento potrà essere effettuato:
- Sito internet SALT utilizzando le carte di credito VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERICAN EXPRESS
- bonifico bancario utilizzando IBAN IT68E0623012700000036886553 intestato a SALT p.a. Tronco Autocisa, inserendo TASSATIVAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE, come causale, il n° di RMPP e targa del veicolo
- Porte con riscossione manuale gestite dall’esattore in stazioni SALT
- Ufficio Postale – con versamento dell’importo sul c/c postale n. 14381438 – intestato a SALT p.a.-Tronco Autocisa – indicando nella causale del bollettino stesso la targa del veicolo ed il numero di mancato pagamento indicati entrambi sul fronte
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Pedaggi è contattabile tramite:
Email: salt@salt.it
ACCORDO DI RECIPROCITÀ PER LA RISCOSSIONE DEI RAPPORTI DI MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
E’ stato stipulato un accordo tra le elencate Concessionarie Autostradali per favorire la corresponsione dei Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), pertanto è consentita l’effettuazione dei pagamenti degli RMPP, emessi da una qualsiasi delle elencate Concessionarie Autostradali, presso una qualsiasi stazione e/o Centro Servizi appartenente ad una delle stesse concessionarie, anche se diversa rispetto a quella di emissione.
La corresponsione di un rapporto di mancato pagamento può quindi essere effettuato sia in pista manuale (quella con l’Esattore presente), sia presso uno dei Centri Servizi di una qualsiasi delle seguenti Concessionarie Autostradali:
• A5 Quincinetto-Aosta (SAV)
• A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori)
• A7 Serravalle-Milano (Milano Serravalle Milano Tangenziali)
• A10 Savona-Ventimiglia-Confine di Stato (Concessioni del Tirreno)
• A11 Viareggio-Lucca (Concessioni del Tirreno)
• A12 Sestri Levante-Livorno (Concessioni del Tirreno)
• A21 Torino-Piacenza (SATAP A21)
• A21 Piacenza – Brescia (Autovia Padana)
• A32 Torino-Bardonecchia (SITAF)
• A33 Asti-Cuneo (Asti-Cuneo)
• A35 Brescia-Milano (BreBeMi)
• A50 Autostrada Tangenziale Ovest di Milano (Serravalle)
• A51 Autostrada Tangenziale Est di Milano (Serravalle)
• A52 Autostrada Tangenziale Nord di Milano (Serravalle)
• A58 Tangenziale Est Esterna di Milano (Tangenziale Esterna)
Pagamento di RMPP presso Piste Manuali ai caselli
In pista manuale, essendo impossibile effettuare ricerche di verifica nella banca dati messa a disposizione per l’incasso in reciprocità, potranno essere regolarizzati solo rapporti di mancato pagamento (RMPP) con data non superiore a 15 giorni rispetto a quella di emissione e con stazione di entrata diversa di “888” (es.: quelli per cui si è smarrito il titolo di ingresso). L’Esattore non potrà accettare pagamenti parziali.
Pagamento di RMPP presso i Centri Servizi
La corresponsione di rapporti di mancato pagamento (RMPP) può essere effettuata anche presso uno dei Centri Servizi, in questo caso potranno essere regolarizzati anche quegli RMPP con data di emissione
Classi tariffarie
Il parco veicolare quindi viene suddiviso in cinque classi tariffarie: A – B – 3 – 4 – 5
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente aggiornate sulla base della formula revisionale che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale degli ultimi 12 mesi, nonché della remunerazione degli investimenti relativi alle nuove opere realizzate.
Classe A
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Motocicli.
2. Veicoli a 2 assi con altezza minore/uguale a m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
LEGGERI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Motocicli da 150 cc. ed oltre. Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre.
Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.
Classe B
Determinazione caratteristiche dei veicoli
Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autobus, auto-caravan, autocarri.
Classe 3
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 3 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan ad un asse.
Autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi.
Classe 4
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 4 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan a due assi.
Autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi.
Classe 5
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 5 o più assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autoarticolati e autotreni a 5 o più assi.